Imposta di registro contratti di locazione: termini per il versamento

Vediamo di seguito quali sono i termini di versamento dell’imposta di registro e il relativo importo

PROROGHE

  • entro 30 giorni dall’evento
  • annualmente o in una tranche unica, nella misura del 2% dei canoni annui

RISOLUZIONI
di contratti di locazione o sublocazioni di
immobili urbani di durata pluriennale

  • entro 30 giorni dall’evento
  • in unica soluzione
  • nella misura fissa di 67 euro

nel caso in cui sia già stata versata l’imposta di registro per l’intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso

CESSIONI SENZA CORRISPETTIVO
di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale

  • entro 30 giorni dall’evento
  • in unica soluzione
  • nella misura fissa di 67 euro

CESSIONI CON CORRISPETTIVO
di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale

  • entro 30 giorni dall’evento
  • in unica soluzione
  • 2% del corrispettivo pattuito per la cessione e del valore delle prestazioni ancora da eseguire (con minimo di 67 euro)

Qualora la cessione (con o senza corrispettivo) riguardi un contratto di locazione di immobile urbano di durata pluriennale, per il quale l'imposta di registro non è stata pagata per l'intera durata dello stesso, oltre all'imposta dovuta per la cessione del contratto è necessario assolvere l'imposta di registro per le annualità residue.

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