Imposta di registro contratti di locazione: termini per il versamento
Vediamo di seguito quali sono i termini di versamento dell’imposta di registro e il relativo importo
PROROGHE
RISOLUZIONI
di contratti di locazione o sublocazioni di
immobili urbani di durata pluriennale
nel caso in cui sia già stata versata l’imposta di registro per l’intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso
CESSIONI SENZA CORRISPETTIVO
di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale
CESSIONI CON CORRISPETTIVO
di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale
Qualora la cessione (con o senza corrispettivo) riguardi un contratto di locazione di immobile urbano di durata pluriennale, per il quale l'imposta di registro non è stata pagata per l'intera durata dello stesso, oltre all'imposta dovuta per la cessione del contratto è necessario assolvere l'imposta di registro per le annualità residue.
PROROGHE
- entro 30 giorni dall’evento
- annualmente o in una tranche unica, nella misura del 2% dei canoni annui
RISOLUZIONI
di contratti di locazione o sublocazioni di
immobili urbani di durata pluriennale
- entro 30 giorni dall’evento
- in unica soluzione
- nella misura fissa di 67 euro
nel caso in cui sia già stata versata l’imposta di registro per l’intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso
CESSIONI SENZA CORRISPETTIVO
di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale
- entro 30 giorni dall’evento
- in unica soluzione
- nella misura fissa di 67 euro
CESSIONI CON CORRISPETTIVO
di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale
- entro 30 giorni dall’evento
- in unica soluzione
- 2% del corrispettivo pattuito per la cessione e del valore delle prestazioni ancora da eseguire (con minimo di 67 euro)
Qualora la cessione (con o senza corrispettivo) riguardi un contratto di locazione di immobile urbano di durata pluriennale, per il quale l'imposta di registro non è stata pagata per l'intera durata dello stesso, oltre all'imposta dovuta per la cessione del contratto è necessario assolvere l'imposta di registro per le annualità residue.
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