Si può affittare un immobile acquistato con i benefici prima casa?

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n1/E del 2 marzo 1994 ("Decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 - Art. 16 decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 - Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - Disciplina dell’edilizia ai fini delle imposte indirette e dell’INVIM") è  intervenuta sulla questione affermando che il contribuente che, in un momento successivo all'acquisto o alla realizzazione di un immobile con le caratteristische prima casa, decida di locarla, può farlo senza perdere le  agevolazioni di cui usufruisce, perché l'affitto dell'immobile non comporta la perdita della proprietà. Condizione importante è che si tratti di primo acquisto.

Nell’ipotesi in cui un contribuente, per la prima volta nell’arco della sua vita, si trovi ad acquistare un immobile ad uso residenziale avente le caratteristiche  "prima casa" richiedendo le agevolazioni, lo stesso potrà locare in un secondo momento l’immobile senza per questo decadere dalle agevolazioni suddette. Nel caso in cui lo stesso soggetto alieni l’immobile, allo scopo di acquistarne un altro, richiedendo nuovamente le agevolazioni "prima casa" su tale secondo immobile - con eventuale recupero del credito d’imposta -  lo stesso non potrà più procedere a locare il secondo immobile, in quanto la regola della non decadenza dalle agevolazioni "prima casa", nel caso di locazione, viene ritenuta applicabile, di fatto, solo al primo immobile che è stato acquistato con le agevolazioni e non agli immobili che dovessero essere successivamente acquistati sempre con le suddette agevolazioni.

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