Arriva l'autunno: le novità della normativa per la detrazione fiscale per stufe e pompe di calore

Ecco le novità per la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica

Dal 6 giugno 2013, per le caldaie a condensazione - con valvole termostatiche - o caldaie a biomassa - riferite ad un edificio e non a singole unità immobiliari- l’agevolazione fiscale è del 65%, non più del 55%, con scadenza 31 dicembre 2013, per i privati (singole unità immobiliari) e 30 giugno 2014, per i condomini.
Per rientrare nell'aliquota IRPEF del 65% vale il principio di cassa, ovvero fa fede la data del bonifico, non della fattura. Quindi, i pagamenti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 permetteranno di rientrare nella detrazione del 65%.

Riguardo alle valvole termostatiche per le caldaie a condensazione, il D.M. 19.02.2007 e s.m.i. all'art. 9, comma 1, lettera b) stabilisce che vanno installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
E' esclusa dalla detrazione del 65% la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo (punto 3.4 della Circolare n. 36 del 31.05.2007 dell'Agenzia delle Entrate).

Nel caso delle pompe di calore, nel Decreto n. 63/2013 del 4 giugno erano state escluse dalla detrazione del 65%. Fino al 30 giugno 2013 hanno potuto tuttavia continuare a usufruire del 55% (il nuovo Decreto-Legge  non aveva abrogato il comma del D.L. n. 83/2012, che prorogava il 55% fino al 30 giugno 2013).
Dal 4 agosto 2013, con la conversione in Legge del decreto, che inizialmente le ha escluse, le pompe di calore rientrano fra gli interventi ammessi alla detrazione del 65%.



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