Proroga contratto di locazione: imposta minima di 67 euro

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E/98, ha chiarito che l’imposta di registro dovuta sulle proroghe (come sulle cessioni e sulle risoluzioni) del contratto di locazione, avendo natura di imposta principale ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 131/86, deve essere corrisposta nella misura minima di €. 67,00. Si rileva, tuttavia, che, ove il contribuente opti per il pagamento annuale, l’imposta dovuta sulle annualità successive alla prima, invece, non deve rispettare la misura minima di €. 67,00, trattandosi di imposta complementare. Pertanto, ove corrisposta integralmente, l’imposta sulla proroga deve rispettare il limite di €. 67,00. Invece, ove corrisposta annualmente, l’imposta sulle annualità successive alla prima può essere pagata anche in misura inferiore a quella di €. 67,00

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