Ora la prima casa si può rivendere entro un anno dall'acquisto
La legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/2015, art.1, comma 55) ha introdotto, con effetto dal 1 gennaio 2016, la possibilità per il contribuente che sia già intestatario di un'abitazione per la quale ha beneficiato dell'agevolazione "prima casa", di poter acquistare, e quindi rogitare, un'altra abitazione, sempre beneficiando dell'agevolazione, purchè la prima sia venduta o ceduta anche a titolo non oneroso entro un anno dal rogito.
Tale norma si applica sia ai contratti in regime di registro (aliquota agevolata 2%), di Iva (aliquota agevolata4%) e ai contratti in registro di leasing (aliquota agevolata 1,5%)
Per usufruire delle agevolazioni il compratore dovrà rispettare le altre condizioni previste. In particolare:
- il contribuente dovrà spostare entro 18 mesi la residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa
- l’abitazione acquistata in precedenza con l’agevolazione deve essere «alienata» (dunque ceduta anche a titolo non oneroso) entro un anno dalla data dell’atto del nuovo acquisto; la mancata realizzazione di questa condizione comporta la decadenza dell’agevolazione e l’obbligo di pagare la differenza d’imposta e la sanzione del 30%.
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