1 ottobre 2015: debutto del nuovo APE

Dopo un primo slittamento al 1° agosto, le disposizioni sul nuovo attestato di prestazione energetica degli edifici unico per tutto il territorio nazionale sono diventate operative il 1° ottobre.

Con la pubblicazione dei 3 decreti attuativi del 26 giugno 2015 (Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015) sono cambiate, infatti,  le norme che regolano la certificazione energetica degli edifici.

Le Linee Guida Nazionali prevedono l’introduzione di un modello unico nazionale e definiscono i criteri generali, i nuovi metodi di calcolo adeguati secondo la metodologia europea, le procedure amministrative, la classificazione degli edifici secondo la destinazione d’uso e i requisiti minimi per i nuovi edifici soggetti a riqualificazione energetica o ristrutturazione.

Il Decreto Attuativo riguarda sia edifici pubblici che privati esistenti, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.
Vediamo quali sono i punti salienti delle nuove disposizioni:


  • E' introdotta la nuova nozione di “edificio a energia quasi zero” i cui requisiti – da aggiornare ogni 5 anni – prevedono che dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad importanti ristrutturazioni dovranno essere a energia quasi zero.
  • Aumento da 7 a 10 delle classi energetiche. Le classi sono indicate con lettere che vanno dalla A alla G; i primi quattro livelli saranno tutti in A (da A4, massima efficienza, ad A1).
  • L’APE deve essere redatto da un certificatore abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 con l’aggiunta dell’obbligo di “effettuare almeno un sopralluogo nell’edificio o nell’unità immobiliare”.
  • Oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti.
  •  Entro 90 gg dall’entrata in vigore del Decreto - entro quindi il 29 dicembre 2015 -  sarà istituito dall’Enea il Sistema Informativo Nazionale (SIAPE) che raccoglierà tutti i dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica, che le Regioni e le Province Autonome avranno l’obbligo di utilizzare.
  • La metodologia di calcolo deve essere  omogenea su tutto il territorio ed ogni regione dovrà adeguarsi entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto.
  • Rimane invece 10 anni il termine di validità dell’APE tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In quest’ultimo caso il certificato andrà rilasciato nuovamente

Le sanzioni:
in merito alle sanzioni, il Decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005:
a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto);
del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune);
del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).


L’obbligo di richiedere l’attestato di prestazione energetica è a carico del proprietario ovvero, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni o importanti risanamenti, a carico del costruttore.
Il professionista chiamato al rilascio dell’attestato di prestazione energetica deve possedere tutti i requisiti indicati nel D.P.R. 75/2015 e  deve essere accreditato a livello nazionale.


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