Ultimi
mesi per sfruttare il bonus fiscale per il risparmio energetico al
65%
La
legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha
prorogato al 31 dicembre 2015, la detrazione fiscale al 65% per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Nella
stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi
sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che
riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio.
Dal
1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la
detrazione fiscale del
36%
prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
In
cosa consiste
L’agevolazione
fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef - Imposta sul reddito
delle persone fisiche - o dall’Ires - Imposta sul reddito delle
società - ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
La
detrazione per riqualificazione energetica 2015 del 65% non è
cumulabile con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni,
tuttavia nell’ambito di una ristrutturazione importante sarà
possibile suddividere le spese tra i due incentivi ottenendo così il
massimo risparmio possibile.
Quali
spese
Le
detrazioni sono riconosciute per le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le
detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono
riconosciute nelle seguenti misure:
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
Condizione
indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi
siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici o su parti di
edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se
rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o
professionale.
La
prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua
iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal
pagamento dell’imposta comunale, se dovuta.
Non
sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione
dell’immobile.
Chi
può usufruire dell'ecobonus
Possono
usufruire degli ecobonus al 65% tutti i contribuenti, anche se
titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo,
l’immobile oggetto di intervento per la riqualificazione
energetica.
In
particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Nella
categoria delle persone fisiche possono usufruire degli ecobonus
anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato
- familiari, conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
Valore
massimo della detrazione
- Per la riqualificazione energetica degli edifici il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. In questa categoria è ammesso qualsiasi intervento che incida sulla prestazione energetica dell’immobile, ottenendo la maggior efficienza possibile richiesta dalla norma. Non è stato stabilito quali opere o impianti occorra realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. Unico presupposto necessario è il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
- Per l’installazione dei pannelli solari il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta dell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. In pratica, possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. L’installazione dei pannelli solari deve rispondere a due condizioni necessarie:
- un termine minimo di garanzia fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici
- la conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificata da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera
- Per la sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. In questa categoria di interventi rientra la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Come
effettuare il pagamento
Il
pagamento delle spese deve essere effettuato secondo le indicazioni
dell’Agenzia delle Entrate e varia a seconda che il soggetto sia
titolare o meno di reddito d’impresa.
In
particolare si prevede che:
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel
modello di versamento con bonifico bancario o postale il contribuente
deve indicare:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
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