Covid e sospensione rate mutuo

Il Decreto attuativo dell'art.54 del DL  Cura Italia è stato varato per aiutare le famiglie ed integra la disciplina del Fondo Gasparrini, Fondo di solidarietà istituito con la L. 244/2007, rifinanziato con il Decreto Salva Italia, che prevede di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano in situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento.




Per accedere al fondo è necessario aver contratto un mutuo per l'acquisto prima casa per l'importo massimo di 250mila euro.  In seguito all'emergenza Covid, l'operatività del Fondo è stata estesa anche ai  lavoratori dipendenti con sospensione o  riduzione di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali), ed ai lavoratori  autonomi e professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.
Inoltre:
  • non è più richiesta la presentazione dell'ISEE;
  • è possibile beneficiare del Fondo anche per chi ha già fruito in passato della sospensione - purchè l'ammortamento sia ripreso da tre mesi;
  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo di sospensione.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, dopo aver verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la sospensione.






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