Se acquisto due appartamenti contigui posso beneficiare delle agevolazioni “prima casa”?



Come noto, con riferimento alle abitazioni risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, il beneficio fiscale risulta pacificamente ammesso tanto nell'ipotesi in cui il contribuente proceda contemporaneamente all'acquisto di due abitazioni tra loro confinanti, quanto nel caso di successivo acquisto di un alloggio da accorpare ad altro immobile contiguo pre posseduto. Nel caso di acquisto di unità immobiliari contigue, l’agevolazione spetta se l’abitazione risultante presenta, dopo la fusione degli immobili, le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore e in presenza di tutte le altre condizioni previste. Si ha diritto all’agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. Inoltre, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito.




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