Sì alle agevolazioni Prima Casa per accorpamento immobili
È consentito usufruire delle agevolazioni Prima Casa in caso di accorpamento, quindi qualora si acquistassero più abitazioni con lo scopo di accorparle in un unico immobile è possibile usufruire dell'agevolazione a patto che l'unità immobiliare venga accorpata entro e non oltre 3 anni dall'acquisto. Inoltre l'immobile non deve rientrare tra quelli di lusso.
Deve essere il contribuente a provare di aver provveduto all'accorpamento delle unità, non occorre che entro i 3 anni si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa ottenuta grazie all'accorpamento.
La Cassazione con l'ordinanza n. 21614 specifica che sul fronte delle imposte fisse ipotecarie e catastali, i benefici per l'acquisto della prima casa possono interessare anche immobili che sono il risultato dell'unione di una o più unità, a patto che siano destinate dall'acquirente a costituire una sola e unica unità abitativa. Si può dedurre che, l'acquisto contemporaneo di due appartamenti non ostacola alla fruizione dell'agevolazione Prima Casa, fermo restando che l'alloggio accorpato rientri per numero di vani, superficie e altre caratteristiche specificate dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nella tipologia di alloggi non di lusso.
La Cassazione specifica inoltre che nel caso di accorpamento di più unità il termine dei 3 anni, che corrisponde a quello concesso dall'ufficio per l'esercizio dei poteri di accertamento, si considera rispettato qualora il contribuente realizzasse l'effettiva unificazione delle unità immobiliari.
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