Demolizione e ricostruzione: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce quando è possibile usufruire del Bonus Casa per interventi di demolizione e ricostruzioni di edifici in cui viene prevista una traslazione del fabbricato, con il mantenimento della stessa volumetria, ma con la variazione dell'area di sedime.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea che nel caso in cui un edificio venga demolito e ricostruito con la stessa volumetria, è possibile per il contribuente accedere alle agevolazioni fiscali per la casa, quali ecobonus, bonus ristrutturazione e sismabonus, a patto che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l'intervento è una ristrutturazione che non prevede aumento di volumetria e che quindi l'opera riguardi un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente, non un intervento di nuova costruzione. 

Viene inoltre chiarito dall'Agenzia che, in quanto la sagoma edilizia è strettamente legata all'area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è prevista anche nel caso in cui la ristrutturazione preveda la demolizione e la ricostruzione comporti uno spostamento di lieve entità rispetto a quello che era il sedime iniziale, inquadrabile come fedele ricostruzione.

In riferimento al Sismabonus, con la risposta n. 131 del 27/12/2018, l'Agenzia delle Entrate ricorda che vengono ammessi alla detrazione quegli interventi "relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.

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