Mediatori creditizi: cosa e' cambiato dal 1 novembre



Il  2 ottobre scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 il D.Lgs. n.169 del 19 settembre 2012, che ha modificato il D.Lgs. n. 141/2010 recante - tra l'altro - la riforma della disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

A seguito delle modifiche apportate, il D.Lgs. n. 141/2010  prevede che:
- gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia possono continuare ad esercitare la loro attività, in base alla previgente disciplina, fino al 31 dicembre 2012, ovvero, ove abbiano presentato istanza di iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall'Organismo per gli agenti e mediatori (OAM) entro il termine del 31 ottobre 2012, fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa da parte dell'OAM.
- in relazione all'attività di agenzia nei servizi di pagamento svolta su mandato di un istituto di pagamento (IP) o di un istituto di moneta elettronica (IMEL) italiano, i soggetti iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dalla Banca d'Italia possono continuare a operare in base alla previgente disciplina fino a 30 giorni dopo l'entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in corso di emanazione, che fissa i requisiti per l'accesso nella sezione speciale del nuovo elenco (riservata agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento), ovvero, fino all'accoglimento o al rigetto da parte dell'OAM dell'istanza di iscrizione nella sezione speciale, qualora l'istanza sia presentata entro il predetto termine di 30 giorni.
Alla scadenza del periodo transitorio come sopra determinato la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dell'albo dei mediatori creditizi.


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