L'iscrizione all'Aire non basta per escludere la residenza in Italia






È necessario verificare l'effettività del domicilio del contribuente, il luogo, cioè, in cui ha la sede principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali. L'iscrizione all'anagrafe dei residenti all'estere (Aire) non esclude la residenza fiscale in Italia del contribuente che ha qui la residenza o il domicilio, quest'ultimo inteso come sede principale degli affari, degli interessi economici e delle proprie relazioni personali.

La sentenza presa in esame è quella della sentenza della Cassazione n. 29635/2022, dove la controversia è conseguente all'impugnazione di una serie di avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva determinato il reddito imponibile ai fini imposte dirette sul presupposto che il contribuente, un noto attore-doppiatore, iscritto all'Aire e formalmente residente nel Principato di Monaco, era da considerarsi fiscalmente residente in Italia, perché qui aveva fissato il proprio domicilio per la maggior parte di ogni periodo di imposta accertato. 

Il ricorso proposto dal contribuente è stato accolto dalla Ctp, che ha deciso per l’insussistenza della residenza e del domicilio in Italia. La sentenza è stata confermata dalla Ctr e avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 2-bis del Dpr n. 917/1986. A parere dell’Amministrazione finanziaria la sentenza d’appello è errata nel punto in cui la Ctr non ha verificato l’effettività del domicilio italiano del contribuente, rilevante ai fini dell’applicazione del worldwide taxation principle, da intendersi il luogo in cui il soggetto ha la sede principale degli affari e degli interessi economici e delle relazioni personali per la maggior parte del periodo d’imposta. In effetti, nel respingere l’appello dell’Agenzia delle entrate, la Ctr ha valorizzato una serie di elementi fattuali, addotti dalla parte, insufficienti a superare la contestazione di esteroresidenza fittizia. Il collegio di legittimità ritiene fondato il ricorso dell’amministrazione finanziaria. 

In altri termini il centro principale degli interessi vitali del soggetto non può che essere individuato dando prevalenza al luogo in cui vi sia l’effettività della gestione di detti interessi e sempre che sia riconoscibile dai terzi.

[Fonte FiscoOggi]



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