Permesso di costruire in sanatoria: basta il silenzio assenso?



Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6235/2021 chiarisce il caso sul silenzio assenso del Comune, ai fini del rilascio di un pdc in sanatoria, che non basta se la documentazione risulta incompleta.  I giudici di Palazzo Spada spiegano anche che in materia edilizia il silenzio assenso, di cui all’art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) del dpr 380/2001, costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silenzio dell’ente:


"Non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del bene della vita richiesto, di modo che esso non si configura, ad esempio, in difetto di completezza della documentazione occorrente"

Il CdS conferma che in base ad un orientamento consolidato, ai fini della formazione del silenzio assenso non va considerato solo il decorrere del tempo, ma occorre anche la presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del pdc in sanatoria, ivi compresa la completezza della documentazione a giustificazione della pretesa sostanziale avanzata dall’istante, nonché la conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica di riferimento.









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