Tende frangisole: intervento valido per il Superbonus

Visitando il portale dell'Enea e chiedendo all'assistente virtuale Virgilio quali, tra una serie di interventi, rientrano nelle detrazioni previste dal Superbonus al 110%, questi risponde bloccando alcuni lavori che in realtà avrebbero diritto alla detrazione. 

Dal portale dell'Enea, risulta che le serre bioclimatiche, le pergole, le tende frangisole e quelle trasparenti non sono detraibili. Di fatto però, l'esclusione di questi interventi non può essere così categorica, perchè nel momento in cui le strutture assumono caratteristiche per le quali risultano schermature solari, non vi sono motivi per non ammetterle all'interno dell'Ecobonus al 50% o del Superbonus al 110%.


Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 è possibile detrarre dall'Irpef o dall'Ires il 50% delle spese che sono state sostenute per i lavori inerenti a schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 

Dal decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 311, si evince che sono ammessi all'agevolazione l'acquisto e la messa in opera delle schermature solari fino a un importo massimo della detrazione pari a 60.000€. Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 si può ottenere il Superecobonus al 110%, a patto che gli interventi vengano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti, come il cappotto termico, e che tali interventi comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche. 


Le schermature solari, per poter rientrare nella detrazione, devono essere installate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, quindi se dovesse essere installato un pergolato o un gazebo in messo al giardino e non direttamente collegato all'immobile, esso non potrà godere della detrazione fiscale.



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