Chiarimenti per cappotto termico e distanze dai confini

Con la sentenza 15698/2020, la Cassazione fornisce spiegazioni in merito al cappotto termico e le distanze dai confini, in tema di Ecobonus al 110%.

Nello specifico il caso riguardava i proprietari di un terrazzo e il condominio a esse adiacente, nel quale stava avvenendo un intervento per la realizzazione del cappotto termico sull'involucro dell'edificio. Per i proprietari del terrazzo, l'opera, con spessore di 10 cm aveva causato uno sconfinamento nella loro proprietà. Invece, a parere del rappresentante del condominio, il cappotto posizionato a un metro di altezza dal piano di calpestio del terrazzo, consentiva quindi a quest'ultimo di restare libero. Inoltre sulla facciata del condominio era dapprima presente una tubazione, quindi il cappotto termico non recava alcun danno ai proprietari del terrazzo.  

In base all'art. 840 del Codice Civile il proprietario del suolo non si può opporre ad attività svolte da terzi a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interessi ad escluderle. Questo significa che se il cappotto viene realizzato a una altezza tale da non provocare danno o disturbo ai proprietari del terrazzo allora i lavori vengono considerati regolari. 

Inoltre, sottolineano i giudici, è necessario che i proprietari del terrazzo dimostrino la presenza di un eventuale danno causato dall'intervento, il quale può essere immediato o futuro, in quanto ad esempio la sporgenza del cappotto potrebbe precludere ai proprietari la possibilità di realizzare in un secondo momento la sopraelevazione. 

La Cassazione dà quindi ragione al condominio, respingendo le richieste dei proprietari del terrazzo dato che il cappotto termico non avrebbe causato alcun danno agli stessi. 

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