Decadenza delle agevolazioni prima casa e causa di forza maggiore

La Cassazione, con l'ordinanza n.10719, si è espressa circa la decadenza delle agevolazioni prima casa a causa di forza maggiore. 

Se un immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima case e la residenza non è stata trasferita nel Comune in cui l'immobile è abitato entro e non oltre i 18 mesi dall'acquisto, il bonus viene perso, anche nei casi in cui il trasferimento di residenza tardivo fosse dovuto al mancato rilascio della suddetta casa da parte dell'inquilino o per il prolungarsi dei lavori di ristrutturazione. Questo perché il trasferimento della residenza oltre i termini viene giustificato solo in caso di motivi inevitabili ed eccezionali.

Il caso in esame vedeva due contribuenti acquistare un immobile con le agevolazioni prima casa e non trasferire la residenza nei termini previsti in quanto l'inquilino non aveva rilasciato l'immobile, per questo motivo i lavori di ristrutturazione si erano protratti oltre i 18 mesi e quindi l'ente locale non aveva rilasciato il certificato di abitabilità. Il mancato rilascio dell'abitazione da parte dell'inquilino non può essere considerato una causa di forza maggiore, perché i contribuenti avrebbero comunque potuto trasferire la residenza in un'altra abitazione ubicata nel medesimo Comune. Infatti occorre sottolineare che non è necessario avere la residenza nell'immobile acquistato, ma basta trasferirla nel Comune in cui è sito l'immobile. 

Quindi la causa di forza maggiore può essere invocata solamente nel caso in cui vi sia un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento. Il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione non costituisce un evento imprevedibile o inevitabile e per questo motivo non è imputabile alle parti.

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