Contributi a fondo perduto: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito all'articolo 25 del Decreto Rilancio. 

Nella circolare n. 22/E viene specificato che fino al 13 agosto le imprese, le partite Iva e i titolari di reddito agrario, possono presentare domanda all'Agenzia per il contributo a fondo perduto a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del bonus. 

Per l'ottenimento del bonus occorre aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi inferiore o pari ai 5 milioni di Euro. Per tutte le società il cui esercizio non coincide con l'anno solare si deve fare riferimento al periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, ovvero la data in cui il Decreto Rilancio è entrato in vigore. 

Oltre all'ammontare massimo di 5 milioni di Euro dei ricavi e compensi, le attività devono soddisfare almeno uno di questi tre requisiti per ottenere il contributo:
  • un ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi ad aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare degli stessi nel mese di aprile 2019
  • inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019
  • sede operativa o domicilio fiscale nel territorio di Comuni che siano stati colpiti da eventi calamitosi come sismi, crolli o alluvioni, i cui stati d'emergenza erano in atto dal 31 gennaio 2020.
La circolare dell'Agenzia chiarisce alcuni dettagli in merito ai contributi a fondo perduto. 

Tutte le micro e piccole imprese che erano in condizioni di difficoltà dal 31 dicembre 2019 possono accedere ai contributi nel caso in cui non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto già altri aiuti da parte dello Stato. Per poter definire lo stato di difficoltà occorre riferirsi alle modifiche della Commissione UE in merito al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in seguito all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Per i Comuni colpiti da emergenze precedenti e differenti rispetto a quella causata dal Covid-19, il calo del fatturato è ininfluente e tali aziende hanno quindi diritto ai contributi a fondo perduto anche senza il requisito del calo del fatturato e/o dei corrispettivi. Questo vale per chi ha sede operativa o domicilio fiscale nei Comuni colpiti da sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, oppure nei Comuni della provincia di Alessandria colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 22 ottobre 2019, purché la sede operativa o il domicilio fiscale sia in tali Comuni dall'insorgere dell'evento calamitoso.  

Qualora il titolare dell'impresa dovesse venire a mancare, nel caso in cui gli eredi proseguissero l'attività mediante una società di fatto, si può accedere ai contributi a fondo perduto, se vengono soddisfatti i requisiti necessari, facendo richiesta tramite modello AA9 entro e non oltre il 24 agosto. 

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