Chiarimenti AdE per crediti di imposta canoni di locazioni

Con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate, vengono forniti i primi chiarimenti in materia della misura agevolativa introdotta dall'art. 28 del Decreto Rilancio. Nello specifico il Decreto, per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid19, riconosce un credito di imposta commisurato ai canoni di locazione, connessioni di immobili ad uso non abitativo, leasing, o canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.



La circolare precisa innanzitutto quali sono i soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta. Si tratta di esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio; sono inclusi i soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa. Vengono invece esclusi dalla detrazione soggetti che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi. Per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare occorre fare riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019, mentre per quelli con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019. Per quanto riguarda la soglia dei compensi o dei ricavi, questa deve essere determinata per ogni tipologia di soggetto, tendendo in considerazione delle proprie regole di determinazione del reddito. Viene chiarito che per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, la soglia deve essere determinata in merito ai ricavi che risultano dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 o, qualora mancassero le scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.
Vi possono essere ulteriori beneficiari tra cui strutture alberghiere e agrituristiche, cui spetta il bonus indipendentemente dai ricavi e compensi del periodo di imposta precedente (è escluso chi svolge un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente o un’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, mentre è incluso chi che svolge un’attività alberghiera o agrituristica stagionale). Possono usufruire del credito anche gli enti non commerciali, compresi quelli religiosi riconosciuti civilmente e quelli del terzo settore.


Il credito viene stabilito in misura del 60% relativamente ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, e in misura del 30% relativamente ai canoni dei contratti di affitto di azienda o di servizi a prestazioni complesse. Il credito è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio. Per quanto riguarda le strutture turistiche ricettive che hanno attività solo stagionale il credito viene commisurato in relazione all'importo versato per aprile, maggio e giugno. Si può usufruire del credito se il canone è stato corrisposto; qualora ci si trovi in presenza di mancato pagamento, il credito resta sospeso fin quando non avviene il versamento. Nel caso in cui, invece, il canone fosse stato anticipatamente versato, occorrerà individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio.Qualora le spese condominiali fossero pattuite all'interno del canone e tale condizioni sia riscontrabile da contratto, anche queste spese concorrono a determinare l'importo sul quale viene calcolato il credito. I beneficiari devono dimostrare l'avvenuto pagamento rispettando i principi previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione del reddito d'imposta per ogni tipologia di soggetto, tenendo in considerazione le proprie regole di determinazione del reddito d'impresa, conservando il documento contabile con quietanza di pagamento. 
Per poter usufruire del credito occorre dimostrare una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto al fatturato dello stesso mese nell'anno precedente. il calo del fatturato viene verificato mese per mese, quindi potrebbe succedere che il credito spetti ad esempio per un solo mese. L'Agenzia specifica che la condizione connessa alla riduzione del fatturato si applica ai locatori esercenti attività economica, mentre per gli enti non commerciali non è prevista verifica con riferimento all'attività istituzionale. Per questi ultimi i requisiti per fruire del credito sono il non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro e che l’immobile abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile.


Il credito può essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi oppure può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, come istituti di credito e intermediari finanziari. La compensazione deve essere successiva al pagamento dei canoni agevolabili tramite f24 da presentare mediante il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 6920.Il credito può essere ceduto anche parzialmente. Nel caso in cui il credito di imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone si considera avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In questo caso è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente, quindi nella dichiarazione dei redditi o in compensazione. La quota di credito non utilizzata dal cessionario nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. 

l comma 8 dell’articolo 28 prevede il divieto di cumulo con il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia” per i canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.L'Agenzia sottolinea che nel caso in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi è possibile optare per il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”. Resta fermo per le imprese o esercenti arti e professioni, che non avevano i requisiti per accedere al beneficio di cui all’articolo 65, l’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 28, qualora rientrino nell’ambito oggettivo e soggettivo.


Photo Credits: Google Images e Pinterest.it

Visita https://www.serviziimmobiliari.eu/ per scoprire i nostri servizi per la gestione fiscale delle locazioni.

Commenti

Post più popolari