Imposta dovuta per i canoni non incassati

I canoni che derivano da contratti di locazione, concorrono a formare il reddito imponibile. La Cassazione, mediante l'Ordinanza n. 31426 del 2 dicembre 2019, ha affermato che questo è indipendente dall'effettiva percezione dei canoni.

Nello specifico l'Ordinanza deriva da una situazione verificatasi con un contribuente che ai fini Irpef e delle addizionali regionale e comunale 2010 non aveva dichiarato i canoni relativi a un contratto di locazione stipulato il 31 luglio 2009.


Il contribuente, in sua difesa, ha affermato che la pretesa tributaria era infondata, in quanto basata su canoni che non sono mai stati effettivamente percepiti dal locatore e mai effettivamente corrisposti dal conduttore. Si trattava di un contratto simulato che il contribuente aveva stipulato con la propria compagna, con lo scopo di sottrarre l'immobile (adibito a residenza familiare) all'esecuzione immobiliare nei suoi confronti.

Le Commissioni tributarie hanno evidenziato che i redditi fondiari contribuiscono a formare il reddito anche se non percepiti, inoltre hanno sottolineato che il contribuente non versava nell'unica ipotesi di deroga al regime di imponibilità previsto dall'art. 26. Nello specifico non si è verificata la mancata percezione dei canoni di locazione di un immobile ad uso non abitativo, in presenza di un provvedimento di convalida di sfratto per morosità. Inoltre le Commissioni tributarie hanno concluso che l'art. 8 non costituisce oggetto di interpretazione estensiva, anche se in presenza di un contratto di locazione simulata; questo significa che è dovuta l'imposta anche in presenza di redditi non percepiti.

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