Comune montano a 50km di distanza e detrazione affitto universitario

L'Agenzia delle Entrate chiarisce alcune cose con la circolare 13/E/2019 in relazione all'agevolazione prevista per i canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede (art. 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir, Dpr 917/86). 

I chiarimenti arrivano in seguito all'interpello di una contribuente, la cui figlia frequenta l'università a circa 60 km da casa e nella stessa provincia del Comune di residenza. Tale Comune è stato inoltre classificato come parzialmente montano. La contribuente chiedeva se potesse usufruire della detrazione Irpef prevista sull'affitto della stanza della figlia universitaria.
L'Agenzia in risposta, ha specificato che l'agevolazione per gli affitti universitari può essere fruita anche da quegli studenti residenti in zone disagiate o montane, che sono iscritti in un'università ubicata in un Comune appartenente alla medesima provincia di residenza, purché distante almeno 50 km. Agevolazione fruibile limitatamente alle spese sostenute durante il 2017 e il 2018.

Inoltre viene precisato che, in assenza di un'esplicita definizione all'interno della normativa fiscale, per i Comuni ritenuti montani bisogna fare riferimento all'elenco che è stato allegato alla circolare 9 del 14 giugno 1993, la quale fa riferimento all'ICI (imposta comunale sugli immobili). In assenza di ulteriori chiarimenti, se il Comune di residenza della contribuente rientra in quelli "parzialmente montani" non è prevista alcuna agevolazione Irpef per la detrazione dell'affitto universitario della figlia. 


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