Condominio e locazioni brevi

Gli affitti brevi sono locazioni che hanno durata inferiore ai 30 giorni, compresi anche quelle che prevedono la fornitura di pulizia locali e di biancheria, stipulati da persone fisiche, al di fuori dall'esercizio di attività di impresa, direttamente o anche grazie all'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche grazie alla gestione di portali online. Si tratta di locazioni non necessariamente a vocazione turistica. 

Per quanto riguarda i rapporti con il condominio, occorre accertare che il regolamento non vieti le locazioni previ, se il divieto non esiste allora il proprietario dell'immobile può attivare la locazione senza il bisogno di alcuna autorizzazione. Inoltre, il proprietario, entro le 24 ore successive all'arrivo dei conduttori (o nell'immediato, nel caso in cui si trattasse di locazioni con durata inferiore alla giornata), ha l'obbligo di segnalare, mediante il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato, alla Questura tutte le informazioni circa le persone che usufruiscono dell'alloggio oggetto del contratto. Inoltre, il Dl 34/2019 ha previsto una banca dati per le strutture ricettive e per quegli immobili destinati a locazioni brevi, i quali vengono identificati mediante un codice alfanumerico, che deve essere utilizzato per ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione. La banca dati verrà attivata solamente dopo l'arrivo del decreto attuativo.

Nel caso in cui il conduttore non osservasse le disposizioni condominiali, il condominio può rivalersi direttamente sul proprietario dell'immobile, in quanto è lui stesso a dover vigilare sul proprio inquilino. Allo stesso modo, nel caso in cui l'inquilino dovesse arrecare danni a parti comuni, il condominio può rivalersi sul proprietario, il quale è a sua volta autorizzato a rivalersi sul conduttore. 

Contratti di questo tipo devono riguardare obbligatoriamente unità immobiliari che appartengano alle categorie catastali che vanno dall'A/1 alla A/11, fatta eccezione per la categoria A/10, e le relative pertinenze, quali box auto, cantine ecc, oppure le singole stanze. Il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha avanzato la proposta viene messo a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Al contrario non si tiene conto della data in cui avviene il pagamento del corrispettivo pattuito o la data di utilizzo dell'appartamento.

Il corrispettivo per la locazione, deve comprendere le utenze primarie, quali luce, gas e acqua calda, ma può anche comprendere i servizi di pulizia locali e fornitura della biancheria, inoltre può comprendere altri servizi aggiuntivi, come l'aria condizionata, le utenze telefoniche e la connessione Internet. Il proprietario che decidesse di affittare direttamente il suo immobile privatamente, sottoscrivendo un contratto, potrà usufruire dell'opzione cedolare secca al 2%, la quale sostituisce l'Irpef e gli addizionali che derivano dalla locazione.

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