Il condomino rischia il pignoramento del proprio bene?

Il 14 Maggio 2019 con la sentenza n. 12715 la terza sezione civile della Cassazione ha modificato e fatto chiarezza su alcuni punti del regolamento di condominio del 2012.
In modo particolare è stato specificato che i condomini sono a rischio pignoramento sia nel caso in cui essi non paghino la quota di spesa comune dovuta al condominio sia nel caso in cui l'amministratore non paghi i fornitori. 
La necessità di precisare questo punto è sorta a seguito di un episodio che riportiamo qui sotto.

Un fornitore ha agito in via esecutiva nei confronti del condominio procedendo al pignoramento presso terzi dei crediti che gli spettavano sulla base del riparto del preventivo approvato dall'assemblea.
Un condomino, il quale non aveva provveduto al pagamento della sua quota di spese per la gestione dei beni e dei servizi, ha fatto opposizione all'azione del fornitore. Gli organi competenti di giudizio hanno dichiarato inammissibile il ricorso del condomino.

Così la terza sezione civile della Cassazione ha stabilito che i detentori di credito possano anche espropriare i crediti vantati dal condominio nei confronti dei proprietari in funzione ai contributi dovuti e non ancora versati.
Se invece il debito è di tutto il condominio è bene ricordare che l'esecuzione contro il singolo condomino non può avere luogo per l'intero debito del condominio ma solamente per la sua quota di partecipazione.

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