Giustificazione anagrafica per bonus prima casa

Possono usufruire dell'Agevolazione Prima Casa tutti i contribuenti che, in base ai diritti anagrafici, possono dimostrare che risiedono o lavorano nel comune in cui hanno acquistato l'immobile, senza che, a tal fine, rilevino la residenza di fatto o altre situazioni in contrasto con quanto risulta dagli atti dello stato civile. Nello specifico, questo principio viene ribadito nell'ordinanza n. 10072 del 10 aprile 2019 dalla Cassazione.

La vicenda processuale ha preso vita perchè l'Amministrazione finanziaria aveva revocato i benefici, concessi provvisoriamente a una contribuente, riguardanti l'acquisto di una casa da adibire ad abitazione principale, in quanto la contribuente non aveva trasferito la propria residenza entro il termine massimo dei 18 mesi. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, andando quindi a confermare la sentenza dei giudici di prime cure. La Ctr riteneva che la dimostrazione della residenza entro i 18 mesi non poteva essere limitata alla certificazione del Comune, in quanto poteva essere riscontrata oggettivamente e mediante i comportamenti della contribuente, come ad esempio l'istanza per il cambio di residenza e il pagamento della Tarsu. 

Mediante questa sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso per cassazione deducendo (relativamente all'art. 360 cpc, comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, parte I, tariffa allegata al DPR 131/1986, dovendosi attribuire rilievo solo in riferimento alle risultanze anagrafiche e avendo, per contro, la Ctr dato risalto a elementi comprovanti il trasferimento di fatto nel comune in cui l'immobile è ubicato.

Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria è stato accolto dalla Cassazione, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale l'Agevolazione Prima Casa (prevista dal DI 155/1993, art. 16) spettano solamente a quei contribuenti che sono in grado di dimostrare, grazie ai diritti anagrafici, di risiedere o di lavorare nel comune in cui è sito l'immobile, senza che, per questo fine, possano rilevare la residenza di fatto, o situazioni in contrasto con quanto risulta dagli atti dello stato civile. È stato precisato che il requisito fondamentale della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve essere riferito al dato anagrafico e non quello fattuale, per questo motivo non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa. Per quanto concerne la determinazione della residenza, la preponderanza del dato anagrafiche rispetto alle risultanze fattuali deve tenere conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica (sancito dal Dpr 223/1989, art. 18, comma 2).


Nel caso preso in esame, non essendo possibile, per la contribuente, provare che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel comune in cui è ubicato l'immobile non fosse attribuibile a lei stessa, è stato ritenuto che non fosse una circostanza sufficiente comprovare l'avvenuto cambio di residenza mediante il pagamento della Tarsu. La Corte ha quindi precisato che il fondamentale requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non fattuale. Per questo motivo il contribuente non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa in luogo della certificazione anagrafica. 
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