Cedolare secca: i consulenti nazionali Fimaa rispondono

Il comma 59 contenuto nella Legge 145 del 2018 ha stabilito la possibilità di applicare la cedolare secca alla locazione di un immobile classificato nella categoria catastale C/1 (negozi) se il locatore è una persona fisica che non svolge attività di impresa, arti o professioni. 

Benché la norma nulla dicesse in merito al requisito soggettivo del conduttore l’ipotesi che questi non potesse in alcun modo essere un soggetto passivo di imposta appariva fin da subito un errore interpretativo, del resto era illogico pensare che il legislatore avesse scritto la norma escludendo dall’applicazione della cedolare secca un immobile destinato all’attività commerciale se condotto da un imprenditore. Tale interpretazione trova conforto nella Risoluzione 50/E del 17 maggio 2019 che chiarisce come la natura del conduttore non rileva ai fini dell’applicazione della cedolare secca per le locazioni di immobili accatastati C/1 destinati ad attività commerciale che non superino i 600 mq. Discorso diverso per gli immobili abitativi; l’Agenzia delle Entrate rifacendosi alle circolari 26/E/2011 e 12/E/2016 ritiene che il requisito soggettivo richiesto al locatore di non rivestire la qualifica di imprenditore o professionista debba estendersi anche al conduttore. 

Tale interpretazione rende sostanzialmente impossibile registrare un contratto di locazione abitativa tra un privato e un’impresa oltre ad esporre il locatore ad un accertamento. Vi sono tuttavia numerose sentenze delle commissioni tributarie provinciali che smentiscono tale interpretazione ritenendo al contrario legittima l’applicazione dell’imposta sostitutiva ad un contratto che veda un imprenditore come conduttore. In caso di locazione abitativa ad un soggetto passivo di imposta si ritiene quindi molto probabile un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Commenti

Post più popolari