Acquisto e mantenimento della casa: se è il genitore che aiuta

Qualora le spese per l'acquisto e/o il mantenimento di un immobile siano state sostenute dal genitore del proprietario, queste devono essere giustificate e documentate, anche nel caso in cui il genitore risulta essere comproprietario e/o convivente. A stabilirlo è stata un'ordinanza dalla Corte di cassazione del 7 gennaio 2019. 

La controversia è nata da un avviso di accertamento fiscale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, rivolta a un contribuente al quale era stato rideterminato in via sintetica il reddito imponibile relativo al 2008. Nello specifico, la capacità reddituale del contribuente si dimostrava incoerente rispetto all'ammontare degli esborsi effettuati per l'acquisto e il mantenimento della propria abitazione principale. Il ricorso del soggetto è stato respinto dalla Commissione Tributaria, mentre i giudici di secondo grado ne accoglievano l'appello. L'Agenzia delle Entrate ha adito la Corte di cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione del Dpr 600/1973, art. 38, e dell'art. 2697 c.c.. L'accensione di un mutuo non poteva, infatti, essere addotta a giustificazione della capacità contributiva e che l'affermazione riguardante il mantenimento dell'immobile da parte della madre del soggetto non era accompagnata dalla verifica della sussistenza di adeguati redditi in capo a quest'ultima. Il contribuente però ha eseguito un controricorso. 

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha accolto la tesi dell'Amministrazione finanziaria perchè in linea con la normativa e perchè in linea con il proprio orientamento per quanto riguarda il perimetro della prova contraria a carico del contribuente, secondo il quale l'accertamento del reddito in via sintetica, non impedisce al contribuente di dimostrare (con apposita documentazione) che il maggior reddito deriva da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. La normativa richiede infatti qualcosa in più, rispetto alla mera prova della disponibilità di ulteriori redditi. La prova documentata dell'entità di questi ulteriori redditi e della durata del loro possesso è finalizzata a legare a fatti oggetti la disponibilità degli stessi, con lo scopo di ricondurre la maggior capacità contributiva, accertata con metodo in via sintetica proprio a questi ulteriori redditi. Viene quindi escluso che questi redditi vengano utilizzati per finalità non considerate dell'accertamento sintetico, perchè, in questo caso, non potrebbero giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la Corte precisa che, ove l'ufficio determini sinteticamente il reddito del contribuente in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali e il soggetto giustifichi la spesa con l'accensione di un mutuo ultra-annuale, il muto non esclude, bensì diluisce, la capacità contributiva.

Nel caso preso in esame, le spese che venivano contestate al contribuente erano relative sia all'acquisto dell'abitazione che al mantenimento della stessa. Per quanto riguarda l'investimento immobiliare è stato ritenuto ragionevole che l'accensione del mutuo potesse costituire una prova idonea della provenienza non reddituale della provvista. Per la Corte la prova della sussistenza del mutuo risulta quindi sufficiente, anche senza la dimostrazione delle motivazioni dell'erogazione e delle garanzie che la supportano. Differente è il discorso legato alle spese di mantenimento: la giustificazione fornita dal contribuente, il quale ne ha attribuito il sostenimento alla madre, risulta per la Corte troppo generica e non documentabile. 

Photo Credits: Pinterest.it

Commenti

Post più popolari