Marche da bollo per le fatture 2019

Le marche da bollo sono tributi, versati in alternativa all'IVA, da applicare esclusivamente per quelle fatture che vengono emesse senza addebito IVA. In linea di massima si opera in questo modo:
  • fatture con importi che superano i 77,47€ la marca da bollo deve essere applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico
  • fatture con importi inferiori ai 77,47€ la marca da bollo non deve essere applicata
  • se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti a IVA e importi non soggetti, la marca da bollo deve essere applicata solo quando gli importi non soggetti ad IVA sono superiori a 77,47€
Qualora la marca da bollo sia dovuta l'importo è di 2€.

Con il principio di alternatività vengono esentati dal pagamento della marca da bollo le fatture, le note di credito e addebito e i documenti simili che riguardano quelle operazioni soggette ad IVA. Inoltre sono esentate quelle fatture che riguardano operazioni non imponibili relative all'esportazioni di merci e a cessione intracomunitarie; lo stesso trattamento è riservato alle fatture soggette a reverse change e cessione rottami. 

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, seppur per il pagamento dell'imposta ed eventuali sanzioni amministrative è obbligato sia chi emette fattura sia chi la riceve senza l'applicazione della marca da bollo. Qualora dovesse mancare la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità solamente nel caso in cui la presentasse entro all'Agenzia delle Entrate entro 15 giorni e provvedesse a pagare la sola imposta. In tal caso la sanzione viene messa in atto solo nei confronti di chi doveva applicare l'imposta.

Nei casi in cui la marca da bollo è a carico del cliente, l'importo della stessa deve essere indicato all'interno della fattura che viene consegnata al cliente. Al contrario, quando la marca da bollo è a carico del fornitore, non è obbligatorio specificare l'importo in fattura. 

Quando la marca da bollo viene omessa, o nei casi in cui il contrassegno telematico di assolvimento della stessa recasse data posteriore a quella della fattura, sono previste sanzioni amministrative per ogni singola fattura irregolare. Queste sanzioni sono il doppio o il quintuplo dell'importo dell'imposta della maggiore imposta evasa. 

Sulle fatture cartacee la marca da bollo deve essere assolta tramite l'acquisto del contrassegno telematico, mentre per quelle elettroniche si assolve in modo virtuale con versamento mediante il modello f24. Le marche da bollo sono detraibili ai fini IRPEF, a patto che possa considerarsi accessoria al costo principale. 

Con l'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2019, della fatturazione elettronica, vi sono alcuni cambiamenti per quanto riguarda il pagamento delle imposte di bollo. In particolare, al termine di ogni trimestre sarà l'Agenzia delle Entrate a notificare l'ammontare dovuto, in base ai dati che sono presenti all'interno delle fatture elettroniche inviate mediate il Sistema di Interscambio. Sul sito web dell'Agenzia viene dunque messo a disposizione un servizio che consente di pagare l'imposta di bollo, sia mediante addebito sul proprio conto bancario o conto postale, sia utilizzando il modello F24.

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