Calcolo usufrutto: via ai nuovi coefficienti

Uno dei primi decreti legislativi (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2018) entrati in vigore con l’inizio del 2019 riguarda la revisione delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite/pensioni vitalizie.
Le modifiche introdotte dal provvedimento sopra citato sono un’immediata e inevitabile conseguenza della variazione del tasso degli interessi legali che è stato praticamente triplicato passando dallo 0,3% allo 0,8%.
Le principali novità apportate alla legge n. 662/1996 dal Ministero dell’Economia e della Finanza con il nuovo decreto sono riassumibili in tre punti:
  • nuovi coefficienti di calcolo dell’usufrutto;
  • il fattore di moltiplicazione per la valutazione della base imponibile per la costituzione di pensioni/rendite è fissato in 125 volte l’annualità;
  • suddivisione in due fasce (41-45 e 46-50) dell’intervallo di tempo del beneficiario 41-50 anni.
Come si calcola l’usufrutto?
Il valore dell'usufrutto è ottenuto semplicemente moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse legale (0,8%) e per il coefficiente di usufrutto stabilito in funzione dell'età del beneficiario.

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