La locazione di un immobile in comproprietà

Nel caso di locazione di un appartamento intestato a più proprietari, non è necessario che il contratto venga firmato da tutti i comproprietari, questo perché è un tipo di contratto che rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione. Quindi non è necessario che tutti i comproprietari firmino, nè la firma dei comproprietari che rappresentino la maggioranza: è sufficiente che il locatore abbia la disponibilità materiale del bene, che gli consenta di garantire al conduttore il godimento dell'immobile. Tutt'al più il comproprietario potrà richiedere un indennizzo al locatore a titolo di ristoro per la mancata utilizzazione pro-quota del bene e dei suoi profitti o il risarcimento del danno, qualora dimostri che la locazione ha danneggiato la destinazione economica o l'utilizzo del bene.  Il conduttore è comunque è al riparo da pretese, da parte del comproprietario non locatore, e può continuare a godere del bene. 
Dal punto di vista fiscale, il canone incassato deve comunque essere dichiarato pro quota, anche nell'ipotesi in cui solo uno dei proprietari incassi materialmente il canone. Indipendentemente dalla percezione, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Quindi Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile”.
Il nuovo RLI richiede, non a caso, l'indicazione non solo dei locatori che compaiono nel contratto, ma anche di quelli non presenti nell'atto. Il locatore che non compare dovrà optare anche per il regime fiscale da applicare e la sua opzione sarà riportata nel quadro D, insieme a quella del locatore presente, con indicazione della quota di possesso. 


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