Chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle entrate: proroga tacita del contratto di locazione

Quando la proroga di un contratto di locazione è tacita. ossia non viene formalizzata con un atto scritto, che cosa va comunicato all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni, in base dell’articolo 17, comma 1, del TUR e con quale modello? Inoltre, da quando parte il termine dei trenta giorni? 

Si rammenta che, in linea generale, la proroga, anche nel caso in cui fosse tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate. L’articolo 17, comma 1, del TUR, come modificato dal D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, prevede che la comunicazione relativa alla proroga, anche tacita del contratto, deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento. Questo termine decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita, previo pagamento della relativa imposta, sempre che questa sia dovuta, mediante il modello RLI. 
Questo modello potrà essere inviato: 
• utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) 
• presentandolo presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto di locazione. 

È importante ricordare che nel caso di tardivo pagamento dell’imposta di registro, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta di registro dovuta, eventualmente riducibile secondo le regole previste dall’articolo 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Ricorrendone le condizioni, il contribuente potrà, inoltre, accedere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

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