L'Agenzia delle Entrate risponde alle domande sulle agevolazioni per la prima casa

Oggi vedremo alcune risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nella guida creata per l'acquisto della casa, spiegandone le imposte e le agevolazioni fiscali. 

Ecco le domande:

1) Sono proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” e vorrei acquistarne un secondo. Posso richiedere le stesse agevolazioni anche sul secondo acquisto?

Dal primo gennaio 2016, la legge prevede che chi ha già acquistato un'abitazione usufruendo dei benefici per la prima casa, può acquistare un altro immobile, sia a titolo oneroso che gratuito ( per esempio, per successione o donazione). 

Ma per beneficiare delle agevolazioni anche sul secondo immobile acquistato, la prima casa che si possiede dev'esser venduta entro un anno dall'acquisto della seconda casa. E' molto importante che nell’atto di trasferimento del secondo immobile (quindi compravendita, donazione, successione) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno.

2) Ho la dimora, ma non la residenza, nel comune in cui intendo acquistare casa. Posso usufruire ugualmente delle agevolazioni “prima casa” senza dover trasferire la residenza?

No, in quanto, per beneficiare delle agevolazioni "prima casa", occorre acquistare un immobile che si trova nel comune in cui l'acquirente possiede già, o stabilirà entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza.

3) Se concedo in locazione l’abitazione che ho acquistato con le agevolazioni “prima casa”, perdo i benefici? 

No, con la locazione non decadono i benefici "prima casa", in quanto non si verifica la perdita del possesso dell'immobile.

4)Posso usufruire delle imposte agevolate sull’acquisto di una casa che si trova nello stesso comune in cui già possiedo la nuda proprietà su un’altra abitazione?

Sì. Infatti, al ricorrere di tutte le altre condizioni previste dalla legge, l’agevolazione “prima casa” spetta anche nel caso in cui l’acquirente sia titolare della sola nuda proprietà su un’abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile che si intende acquistare con i benefici. 

Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso dell’immobile, che fa capo all’usufruttuario. L’agevolazione spetta purché la nuda proprietà non sia stata acquistata usufruendo delle agevolazioni “prima casa”. Infine, si ha sempre diritto all’agevolazione nel caso in cui si proceda alla ricongiunzione della proprietà (titolare del diritto di usufrutto che acquista la nuda proprietà o viceversa).

5) Se acquisto due appartamenti contigui posso beneficiare delle agevolazioni “prima casa”? 

Nel caso di acquisto di unità immobiliari contigue, l’agevolazione spetta se, dopo la fusione degli immobili, l’abitazione risultante presenta le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore e in presenza di tutte le altre condizione previste. 


Si ha diritto all’agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. 
Inoltre, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito.

6) Si può beneficiare delle agevolazioni “prima casa” quando si è titolari in comunione, con persone diverse dal coniuge, di un’altra abitazione? 

Si può, ma a condizione che l'immobile di cui si è comproprietari non sia stata acquistata con i benefici "prima casa". L'agevolazione  spetta anche se l'immobile già posseduto si trova nello stesso comune in cui si vuole effettuare il nuovo acquisto.

7)Quali controlli effettua l’Agenzia sulle compravendite effettuate con l’agevolazione “prima casa”? 

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate controllano gli atti per i quali è stata richiesta l’applicazione dei benefici “prima casa” per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Per effettuare questo controllo, gli uffici devono rispettare precise scadenze. In particolare, la verifica va fatta, entro i seguenti termini:
  • tre anni dalla data di registrazione dell’atto;
  • tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel comune dove si trova l’immobile;
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici.
In mancanza dei requisiti, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza. 




Photo credit: Pixabay.com & Google Immagini


Commenti

Post più popolari