Le sanzioni per la comunicazione tardiva delle locazioni brevi

Il 20 agosto 2018 è scaduto il termine in cui gli intermediari agenziari e tutti coloro che gestiscono portali telematici dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel periodo dal 01 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

Ma in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 2.000 euro. 


Occorre però fare un chiarimento: gli intermediari che provvedano ad effettuare la comunicazione dopo il 20 agosto ma entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria, quindi entro il 4 settembre 2018, possono ottenere una sensibile riduzione delle sanzioni, che potranno essere entro l’importo minimo di 125 euro e non oltre l’importo massimo di 1.000 euro.


Leggendo la circolare 24/E/2017, paragrafo 2.2.1, si deduce che se la comunicazione inviata risulta errata a causa delle informazioni fornite dal locatore, le sanzioni non sembrerebbero dovute, mentre nel caso sia necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una comunicazione già trasmessa e accolta, è necessario predisporre una nuova comunicazione di annullamento o sostituzione.

Ricordiamo quali sono i contratti da comunicare:

  • contratti stipulati da persone fisiche non titolari di reddito d’impresa;
  • contratti aventi a oggetto un immobile a uso abitativo (eventualmente comprensivi servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali e messa a disposizione delle utenze domestiche, compreso il wi-fi internet);
  • contratti di durata non superiore a 30 giorni;
  • contratti conclusi dall’intermediario nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2017.

Per valutare se si ha l'obbligo della comunicazione dei dati di un contratto, si fa riferimento al momento di conclusione del contratto. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito ogni dubbio rincorrendo a quanto disposto dall’articolo 1326 del Codice civile, secondo cui l’accordo si considera “concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”, ovvero quando il conduttore che riceve conferma della prenotazione “ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite la piattaforma online” ( estratto della circolare 24/E).

Vediamo due esempi: se la prenotazione è stata confermata prima del 1° giugno 2017, non è necessario trasmettere i dati del relativo contratto, indipendentemente  dal momento in cui la locazione è avvenuta. Se invece la prenotazione è stata confermata entro il 31 dicembre 2017, ma riguarda una locazione per un periodo del 2018, la comunicazione dei dati doveva avvenire entro il 20 agosto di quest'anno.


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