Cosa succede se si smarrisce il rogito o il certificato di abilità dell'immobile? Scopriamo i dettagli dei documenti per vendere casa


Abbiamo dedicato il post precedente ai documenti da avere quando si ha intenzione di vendere casa, in questo articolo approfondiremo alcuni dettagli riguardo ad essi.

1) per quanto riguarda l'APE, è possibile che al posto di esso si abbia in casa la vecchia certificazione ACE che, anche se rilasciata prima del 6 giugno 2013, è comunque valida per 10 anni. In questo caso quindi il proprietario allega l'ACE alla documentazione della casa da vendere, purché nel corso degli anni non siano stati effettuati interventi che hanno modificato la classe o il consumo energetico della casa. 

Se l'ACE non è più valida perché scaduta o perché si è modificata la prestazione energetica della casa con l'installazione di una caldaia a gas, serve chiamare un tecnico autorizzato e richiedere l'APE. Se invece non si dispone di alcuna certificazione energetica della casa perché persa, smarrita o mai richiesta, occorre chiamare il tecnico per farsi rilasciare l'APE che dopo un sopralluogo provvederà ad elaborare un documento che dovrà poi registrare nel Catasto Energetico Regionale. Dal documento, risulterà  la classe energetica della casa e gli eventuali suggerimenti per migliorarne le prestazioni al fine di ridurre i consumi. 

2) nel caso in cui il rogito di acquisto sia stato perso o non si trova, è necessario richiederne una copia al notaio che ha registrato e redatto il rogito. L'atto di compravendita è infatti essenziale ai fini della vendita e in esso vanno riportati i seguenti dati: valore di cessione dell'immobile, modalità di pagamento (assegno o bonifico, ecc) e in caso di mediazione, tutti i dati identificativi del mediatore e le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Se il notaio che ha redatto tanti anni fa il rogito, ha cessato la propria attività o se non ci si ricorda il nome o lo studio che ha seguito la pratica, può essere richiesta la copia del rogito presso l'archivio notarile del distretto dove il notaio operava all'epoca della stipula. 

La copia di un atto depositato presso un archivio notarile può essere richiesta recandosi presso la sede dell'archivio, per posta ordinaria, a mezzo fax o per via telematica. Se però non si dispone di alcun dato dell'atto registrato nell'archivio notarile, occorre effettuare un bonifico bancario o postale di 6,00 euro per poter effettuare la ricerca dell'atto.

3) come bisogna invece procedere in caso di smarrimento del certificato d'agibilità dell'immobile? Se la certificazione è stata rilasciata ma in seguito smarrita, è possibile richiederne una copia al Comune; se invece la certificazione manca del tutto, va presentata la domanda agli uffici competenti del Comune. Le domande per il rilascio del certificato di agibilità immobile possono essere accettate solo se compilate su specifica Modulistica predisposta dall’Ufficio competente e firmate dal/dai richiedenti in calce ad ogni pagina. 

4) Anche il documento di Conformità della planimetria catastale allo stato dei luoghi è fondamentale per vendere casa: per verificare la conformità della piantina catastale, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, titolari del diritto reale di proprietà, il servizio di planimetria catastale online gratis. La consultazione della piantina catastale online, funziona accedendo al servizio Consultazione personale planimetria catastale online, previa registrazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline. 

Ricordiamo che la richiesta di aggiornamento della piantina catastale o la sua consultazione, è gratis solo per i contribuenti che possiedono la proprietà dell'immobile o hanno una quota del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili, dai professionisti e pubblici ufficiali purché abilitati alla presentazione telematica dei documenti. Tale servizio di consultazione personale, permette quindi di visionare i dati registrati nella banca dati ipotecaria, gratuitamente e senza dover pagare i tributi speciali invece previsti per i non titolari dell'immobile. 




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