Contratti transitori, canoni col 20 per cento in più

I contratti transitori, ossia i contratti con durata da 1 a 18 mesi, si possono stipulare in tutta Italia e  si possono stipulare anche dove non c’è un apposito Accordo territoriale. Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando e analizziamo la situazione dei canoni di riferimento a seconda dei vari casi che si possono presentare.

Il primo caso in cui si può incorrere è quello di un contratto transitorio che debba essere stipulato in un comune per il quale la Confedilizia abbia sottoscritto con i sindacati inquilini il previsto Accordo territoriale per i contratti agevolati.  Il canone quindi sarà  libero, tranne per gli immobili relativi alle aree metropolitane ( quindi Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania) come delimitate, oltre che nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni che sono capoluogo di provincia. 

Per quest'ultimi e per il relativo canone, bisogna far capo all’Accordo territoriale Confedilizia/Sindacati, controllando se per i contratti transitori sia stato previsto l’aumento delle fasce di oscillazione dei canoni  fino ad un massimo del 20 per cento “per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali”.

Vediamo ora il caso dei comuni in cui l’Accordo territoriale Confedilizia/Sindacati non sia stato stipulato per mancato accordo fra le organizzazioni. Per fissare i canoni nei comuni (sopra citati) in cui esso non è libero ma vincolato, il riferimento è a pregressi Accordi o all’Accordo stipulato (secondo il D.M. 30.12.2002) “nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione”. Anche qui occorre verificare se per i contratti transitori sia stato stabilito l’aumento anzidetto delle fasce di oscillazione.

In tutti i casi, comunque, le parti contrattuali possono di comune accordo convenire un aumento dei canoni fino ad un massimo del 20 per cento per le particolari esigenze che abbiamo già analizzato.

I riferimenti che consentono di stipulare i contratti transitori sono individuate nei singoli Accordi territoriali Confedilizia/Sindacati dei comuni interessati, o di riferimento. In ogni comune (chse sia dotato o no di Accordo) è per le parti possibile – a termini del D.M. 10.3.2006 – stipulare contratti transitori, della durata di cui s’è detto, “per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata”.

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