Detrazione prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale e con contratti non in regime convenzionale: un pò di chiarezza

Oggi vediamo la risposta a questa domanda: a quali condizioni si può fruire della detrazione prevista per gli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale locate con contratti non in regime convenzionale?

Per chi è titolare di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione Irpef graduata, in relazione al:

  1. tipo di contratto di locazione,
  2. alla situazione personale del locatario,
  3. all’ammontare del reddito complessivo. 

In base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 01, Tuir, ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che siano stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a:

  • 300 euro (se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro); 
  • 150 euro (se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro).

 Si ha diritto alla detrazione se il contratto è stato stipulato ai sensi della legge 431/1998, e se è stato stipulato sulla base di precedenti normative e automaticamente prorogato per gli anni successivi (risoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008). 

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. 

Ricordiamo che per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.





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