Ravvedimento operoso: il salvavita per versamenti omessi o altre irregolarità fiscali


In caso di registrazione di un contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate, si è tenuti a versare l'imposta di registro, istituita dal D.P.R. numero 131/1986 . 


Il contratto di affitto, infatti, deve essere registrato entro 30 giorni dalla data più vecchia presente sulla scrittura  privata.

Il ravvedimento operoso viene in aiuto in caso di mancato o tardivo versamento dell'Imposta di Registro per gli adempimenti successivi e nel caso ci sia l'omissione o la tardiva presentazione della registrazione del contratto di locazione.


Con questo strumento, si dovrà versare una sanzione ridotta rispetto a quella prevista della normativa vigente in caso di accertamento della violazione.

Quali sono le sanzioni ridotte?

Le sanzioni ridotte sono diverse in base a ciò che è stato omesso. Vediamo ora i vari casi.

1) Le sanzioni ridotte per omesso ritardato o insufficiente versamento dell'imposta di registro o per imposte per adempimenti successivi, sono:

  • entro 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ogni giorno di ritardo; 
  • entro 30 giorni dalla scadenza 1,5% dell'imposta dovuta (1/10 del 30%); 
  • entro 90 giorni dalla scadenza, sanzione 1,67% dell'imposta dovuta; 
  • entro 1 anno dalla scadenza 3,75% dell'imposta dovuta (1/8 del 30%); 
  • entro 2 anni, sanzione pari a 4,29% dell’imposta di registro da versare (1/7 di 30%); 
  • oltre 2 anni, la sanzione da applicare è pari al 5% dell’imposta di registro da versare (1/6 di 30%). 
  • Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, la sanzione è pari al 6%, ossa, ad 1/5 del 30% + interessi di mora + imposta dovuta. 

2) Le sanzioni ridotte per ritardato insufficiente versamento dell'imposta di bollo, sono:
  • entro 14 giorni di ritardo: sanzione pari allo 0,67% per ogni giorno di ritardo + interessi di mora + imposta dovuta; 
  • entro 30 giorni di ritardo: sanzione 10%; 
  • entro 90 giorni di ritardo: sanzione 11,11%; 
  • entro 1 anno di ritardo: sanzione 12,5%; 
  • entro 2 anni di ritardo: sanzione 14,28%; 
  • oltre 2 anni di ritardo: sanzione 16,66%; 
  • se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione: sanzione pari al 20% + interessi di mora + imposta dovuta) 

3) Le sanzioni ridotte per l'omessa registrazione del contratto di locazione sono:
  • entro 30 giorni di ritardo: sanzione pari al 6%, ovvero 1/10 del 60% (+ interessi di mora + imposta dovuta). Importo minimo della sanzione è di 20 euro; 
  • Entro 90 giorni di ritardo: sanzione pari al 12%, ovvero 1/10 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta); 
  • Entro 1 anno di ritardo: sanzione 15%, ovvero 1/8 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta); 
  • Oltre 12 mesi ed entro 2 anni di ritardo: sanzione pari al 17,14%, ossia, ad 1/7 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta); 
  • Oltre 2 anni di ritardo: sanzione pari al 20%, ossia, ad 1/6 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta); 
  • Se la regolarizzazione da parte del contribuente avviene dopo la constatazione della violazione (Pvc, processo verbale di constatazione, senza notifica formale: sanzione pari al 24%, ossia 1/5 del 120% + interessi di mora e imposta omessa. 

Quindi, l'omesso o insufficiente pagamento può essere regolarizzato eseguendo il pagamento, in autonomia e contestualmente, dell'imposta dovuta, degli interessi legali e della sanzione in misura ridotta. 
Come già scritto, il tutto è da versare tramite modello F24 Elide e indicando i relativi codici tributi:
1500 imposta - 1507 sanzione - 1508 interessi.

Con questo strumento, si dovrà versare una sanzione ridotta rispetto a quella prevista della normativa vigente in caso di accertamento della violazione.

Nel caso in cui ci sia un ritardo nella registrazione della cedolare secca, si calcola la sanzione con il riferimento all'imposta dovuta per l'intera durata contrattuale.





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