Contratti a canone concordato, come funziona l'attestazione?

L'Agenzia delle Entrate fornisce, con la risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018, importanti chiarimenti in materia di contratti di locazione a uso abitativo stipulati a canone concordato, in risposta ad un'istanza di interpello. 

L’istanza chiedeva se, in relazione ai contratti di locazione “non assistiti”, l’attestazione concernente la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo sottoscritto in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, deve essere ritenuta obbligatoria per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse. Inoltre veniva chiesto se, in sede di registrazione, l’attestazione dovesse essere allegata al contratto e se dovesse essere assoggettata a imposta di registro e di bollo. 

La disciplina delle locazioni abitative prevede che le parti stipulino contratti a canone concordato. I criteri per la stipula di questi accordi sono stati definiti con il Dm 16 gennaio 2017, che prevede che “le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali” (articolo 1, comma 8).

L’attestazione ha la funzione di certificare che il contenuto normativo ed economico del contratto sottoscritto a canone concordato sia conforme con quanto viene previsto dall’accordo locale stipulato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazione dei conduttori. Per i contratti a canone concordato “non assistiti”, l’attestazione ha effetti anche per il conseguimento delle agevolazioni fiscali. L’attestazione non è necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali ai contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017 ossia anche successivamente, dove non risultino stipulati accordi territoriali. Allegare l’attestazione al contratto in sede di registrazione non è obbligatorio, ma comunque possibile. Allegarla è opportuno per documentare la sussistenza dei requisiti nel caso in cui il contribuente voglia fruire dell’agevolazione in virtù della quale, per la determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro, il corrispettivo annuo viene considerato nella misura del 70%.

Se il contribuente procede all’allegazione, si applica l’articolo 11 del Tur, il cui comma 7, stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti a esso allegai, ma non implica l’applicazione dell’imposta se si tratta di: 
  • documenti che costituiscono parte integrante dell’atto
  • frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili
  • atti non soggetti a registrazione
Pertanto, l’attestazione è un atto per cui non vige l’obbligo della registrazione. Ne consegue che, in sede di registrazione del contratto, l’ufficio dell’Agenzia procede alla registrazione anche dell’attestazione “senza autonoma applicazione dell’imposta di registro”. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, per il rilascio dell’attestazione non deve essere applicata l’imposta di bollo.








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