Detrazione 2018 per acquisto del box auto

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche nel caso in cui si acquisti un box auto. L'agevolazione viene riconosciuta per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, ma anche per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa. 
La detrazione spetta alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. La concessione dell'agevolazione è subordinata ad alcune condizioni:
  • deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione
  • deve esistere un vincolo pertinenziale con un'unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l'obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un'abitazione
  • è necessario che l'impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (i quali non sono detraibili).
Se si acquista contemporaneamente casa e box, con un unico atto notarile, la detrazione spetta alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere documentato. La detrazione viene riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima dell'atto notarile, o in assenza, di un preliminare d'acquisto registrato, in cui viene indicato il vincolo pertinenziale. Questo vincolo deve risultare costituito e riportato nel contratto della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione. 

Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse è necessario che gli stessi siano di pertinenza ad un'unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta alle spese di realizzazione del box, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l'unita abitativa non è ancora stata ultimata. 

Per quanto riguarda le assegnazioni di box e alloggi da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati a mezzo bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione. Non rileva la circostanza che il rogito sia stipulato in un periodi d'imposta successivo, né il fatto che il verbale della delibera di assegnazione che ha formalizzato il vincolo pertinenziale non sia stato ancora registrato. Per quanto riguarda la sussistenza del vincolo pertinenziale, non importa se gli immobili non sono stati ancora realizzati, a patto che la destinazione del box, al servizio della residenza da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione. 

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