Ravvedibile la sanzione per tardiva comunicazione della proroga della cedolare secca

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.115 dell’1.9.2017, ha confermato che anche la sanzione fissa di euro 50,00/100,00, da versare in caso di tardiva della comunicazione della proroga o della risoluzione dei contratti assoggettati a cedolare secca, può essere ravveduta e quindi versata in misura inferiore. 
Riepilogando, con il DL 193/2016, è stata introdotta una sanzione fissa in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di proroga del contratto di locazione assoggettato a cedolare secca purché il locatore abbia mantenuto un comportamento coerente con l’opzione stessa, ovvero abbia effettuato i versamenti dell’imposta sostitutiva e dichiarato il reddito da cedolare secca nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi.
Tale sanzione, utilizzabile anche in caso di anticipata risoluzione del contratto stesso,  viene applicata nella misura piena esclusivamente in caso di accertamento da parte dell’Agenzia  delle Entrate. Se invece è il locatore ad adempiere spontaneamente si applica l’istituto del  ravvedimento operoso ovvero la riduzione della sanzione parametrata all’intervallo tra l’omesso adempimento ed il versamento dell’imposta.  Nel caso specifico la sanzione sarà così determinata: 

  • Entro 30 giorni ---> euro 5,56  (1/9 di euro 50,00)
  • Da 31 a 90 giorni ---> euro 11,12 (1/9 di euro 100,00) 
  • Da 91 giorni ad un anno ---> euro 12,50 (1/8 di euro 100,00)
  • Da uno a due anni ---> euro 14,28 (1/7 di euro 100,00)
  • Oltre due anni ---> euro 16,67 (1/6 di euro 100,00)

Si ricorda che la sanzione deve essere versata, con il modello F24 Elide utilizzando il codice tributo 1509. Non essendoci imposta da pagare non sono dovuti interessi. Nella  medesima risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha confermato la validità, in luogo dell’invio  della raccomandata al conduttore di rinuncia dell’aumento del canone, della rinuncia stessa indicata nel contratto di locazione. Pertanto, se il contratto contiene già la rinuncia: 

  • in caso di sua proroga locatore non dovrà inviare alcuna ulteriore raccomandata,
  • in caso di proroga tardiva, il mancato invio a suo tempo della raccomandata, non inibirà il ravvedimento della sanzione.

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