Proroghe, risoluzioni e cessioni-, come e quando farle

Le proroghe, le risoluzioni e le cessioni dei contratti di locazione vanno comunicate utilizzando RLI (software, ambiente web o modello).
Nel caso ciò venga fatto in via telematica le imposte di registro sono pagate direttamente utilizzando l’applicativo, con addebito sul proprio c/c.
Qualora, invece, l’adempimento successivo sia comunicato mediante la presentazione del modello in ufficio (che va fatta entro i 20 giorni successivi al versamento), le modalità di pagamento sono le stesse previste per la registrazione, utilizzando il modello F24 Elide oppure, il modello F23.

L’imposta di registro – nei casi di risoluzione o proroga - non è dovuta quando si sceglie la cedolare secca, a condizione che:

  • alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione 
  • si eserciti l’opzione per il periodo di durata della proroga.
I termini di versamento dell'imposta di registro sono i seguenti:

Proroghe
  • entro 30 giorni 
  • annualmente o in una tranche unica, nella misura del 2% dei canoni annui
Risoluzione
  • entro 30 giorni dall’evento
  • in unica soluzione 
  • nella misura fissa di 67 euro 
  • nel caso in cui sia già stato versata l’imposta di registro per l’intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso
Cessioni senza corrispettivo
  • entro 30 giorni dall’evento 
  • in unica soluzione 
  • nella misura fissa di 67 euro
Cessioni con corrispettivo
  • entro 30 giorni dall’evento
  • in unica soluzione 
  • 2% del corrispettivo pattuito per la cessione e del valore delle prestazioni ancora da eseguire (con minimo di 67 euro)

Importante: Qualora la cessione (con o senza corrispettivo) riguardi un contratto di locazione di immobile urbano di durata pluriennale, per il quale l'imposta di registro non è stata pagata per l'intera durata dello stesso, oltre all'imposta dovuta per la cessione del contratto è necessario assolvere l'imposta di registro per le annualità residue.

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