Canone concordato non solo nei comuni ad alta tensione abitativa



Il  Decreto del Min. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 riporta  la possibilità di stipulare contratti a canone concordato ovunque e non solamente nei Comuni ad alta tensione abitativaSi tratta di una grande novità nel campo delle locazioni. 

Il Decreto detta i " Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale 
per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'art 2, comma 3, della legge 431/98, nonché dei contratti transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art 5, commi 1,2,3 della stessa legge".

Il presupposto per contratti di locazione a canone concordato è che vi sia un accordo territoriale ma non è più necessario che il comune ove è sito l'immobile oggetto del contratto sia ad alta tensione abitativa.


Nei contratti 3+2, in regime irpef, gli accordi territoriali potranno prevedere l'aggiornamento ISTAT in misura non superiore al 75%. E' inoltre prevista  l'aliquota del 10% (fino al 31 dicembre 2017, poi al 15%) della cedolare secca per i Comuni ad alta tensione abitativa e detrazioni a favore dei dipendenti che si trasferiscono ad oltre 100 Km o fuori regione e infine per gli studenti di età compresa tra i 20 e i 30 anni.


Un'altra novità introdotta dal decreto riguarda gli affitti fuori sede: il contratto di locazione concordato ad universitari da quest'anno è possibile stipularlo anche nei Comuni sede di istituti di istruzione superiore e anche nel caso in cui il conduttore sia iscritto ad un master o a un corso di perfezionamento.





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