Bonus fiscale e modalità di pagamento: chiarimenti dall' AdE

Con la risoluzione n.9/2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso Istituti di pagamento sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli disposti attraverso banche e Poste Italiane S.P.A.

L'Agenzia specifica che il requisito di pagamento tramite bonifico bancario o postale è rispettato anche quando il pagamento è emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento introdotti dal Dlgs 11/2010, cioè soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l'esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l'emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.

L'Istituto di pagamento dovrà:

  1. versare la ritenuta con le modalità di cui all'art.17 del Dlgs 9/7/1997 n.241, utilizzando l'apposito codice tributo;
  2. certificare al beneficiario, entro i termini previsti, l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
  3. indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi al beneficiari nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Infine l'accesso alle detrazioni da parte degli ordinanti i bonifici richiede la previa adesione dell'Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.




 

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