Agevolazione prima casa: quando non decade il beneficio

Con la risoluzione 13/E del 26/1/2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per evitare che decadano le agevolazioni sulla prima casa.
L'Agenzia specifica che  il contribuente che vende entro cinque anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, ed entro un anno dalla cessione costruisce un altro immobile ad uso abitativo su un terreno di cui il contribuente era già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato, non perde l’agevolazione.

Come previsto dal Testo unico dell’imposta di registro (Nota II-bis dell'art.1 della Tariffa parte I allegata al DPR 26 aprile 1986, n.131), il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa, prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore, salvo che il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile ad uso abitativo classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire a propria abitazione principale.
Il beneficio non decade anche quando il contribuente provvede all’acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile destinato ad abitazione principale.
La risoluzione precisa ulteriormente che la decadenza dall’agevolazione è impedita anche quando la costruzione del nuovo fabbricato da adibire ad abitazione principale venga effettuata su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.

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