Hai dimenticato di pagare la Tasi?

Il 16 ottobre è scaduto il termine ultimo per il pagamento della prima rata della TASI  2014 in quei Comuni che hanno deliberato le aliquote entro il 10 settembre. 
Chi non ha effettuato il versamento nei termini previsti può provvedere con il ravvedimento operoso.
Ecco le soluzioni:

Ravvedimento sprint: il pagamento deve essere effettuato entro 14 giorni dalla scadenza TASI, aggiungendo all'importo dovuto gli interessi legali. 

Ravvedimento breve: dal 15º  al 30º giorno successivo alla scadenza è possibile provvedere al pagamento, versando l'importo dovuto, la sanzione del 3% e gli interessi calcolati su base giornaliera.

Ravvedimento lungo: dal 31° giorno  dopo la scadenza dell'acconto o del saldo ed entro un anno è possibile pagare la TASI con la sanzione ridotta del 3,75% oltre agli  interessi.

Per chi non fa ricorso al ravvedimento operoso, si applica una sanzione del 30% dell'importo dovuto,  oltre agli interessi passivi  maturati e calcolati in base al numero di giorni trascorsi.


Chi deve pagare la TASI? 
Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Locazione finanziaria
In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Multiproprietà e centri commerciali integrati
Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La base imponibile
La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

Riduzioni o esenzioni
Il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superficie eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.



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