Dichiarazione dei redditi: quali sono le spese per la casa che si possono detrarre

Siamo prossimi alla  presentazione della dichiarazione dei redditi, la cui scadenza è anticipata al  30 aprile se il contribuente ha scelto di consegnare il modello al proprio sostituto di imposta.
Sono molte le spese legate alla casa che si possono detrarre: gli importi per i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, gli interessi passivi dei mutui, le spese per l'affitto degli studenti e per gli agenti immobiliari.

Vediamole nel dettaglio:

BONUS ARREDI  (Spese per mobili e elettrodomestici)
La detrazione è pari al 50% con un importo massimo di 10.000 euro

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di mobili  e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione - bonifico, carte di credito o di debito.
Possono essere detratte le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Non è, invece, richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato; il collegamento deve esserci con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.
Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef sale al 50%, passando al 40% per il periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate


RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 
Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro

Vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate

INTERESSI PASSIVI MUTUI
Gli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale danno diritto a una detrazione del 19% sul costo sostenuto

CANONE DI AFFITTO
Per  gli inquilini, la cui abitazione è destinata alla propria abitazione principale, sarà possibile portare in detrazione le spese di affitto, per una somma pari a 300 euro per i redditi imponibili al di sotto dei 15.493, e per una somma pari a 150 euro per redditi imponibili compresi tra 15.493,71 e 30.987,41. 
Non sono previste detrazioni per redditi imponibili superiori. 

Per i contribuenti con età compresa tra 20 e 30 anni con reddito imponibile inferiore ai 15.4093,71 euro, se l’appartamento è destinato ad abitazione principale sarà possibile detrarre 991,60 euro per i primi 3 anni di locazione.

Per i contratti di affitto a studenti è possibile una detrazione del 19% sul canone d'affitto versato da studenti fuori sede iscritti a università distanti almeno 100 km da casa e fuori provincia. 
La detrazione massima consentita è di 2633 euro anche nell’ipotesi in cui il genitore sostenga le spese per più contratti con riferimento a più figli fiscalmente a carico.

MEDIATORI IMMOBILIARI
E' consentita una detrazione del 19% sulle spese sostenute per pagare la mediazione immobiliare in caso di acquisto di prima casa, per un importo massimo di 1000 euro.


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