Niente bollo per l'Ape allegato ai contratti: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate


L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 chiarisce i dubbi sui bolli e sull' imposta di registro per il certificato Ape, la cui allegazione è obbligatoria per gli atti di trasferimento a titolo gratuito, per i contratti di vendita e di locazione degli immobili.

In merito all'obbligo dell'allegazione dell'Ape al contratto, l'Agenzia delle Entrate specifica quanto segue:
i soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione che possono avvalersi della registrazione in formato cartaceo, devono allegare il contratto nel momento in cui consegnano i documenti allo sportello dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che sono tenuti alla registrazione telematica, il cui adempimento avviene  attraverso il software dell'Agenzia delle Entrate con Siria, Iris e Contratti di Locazione, poichè gli applicativi non prevedono l'invio di allegati, una volta registrato il contratto,  devono presentare l'allegato presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, unitamente all'attestazione dell'avvenuta registrazione del contratto in via telematica.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che l'attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice, non è soggetto a imposta di bollo.
Unica eccezione quando si tratta di una copia con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale: in questo caso è dovuta l'imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio.
L'imposta di registro, infine, non è mai dovuta, tranne nel caso in cui, dopo aver registrato il contratto di locazione, il contribuente decida di registrare l'Ape per dare data certa all'attestato.  In questa ipotesi è dovuta l'imposta fissa di registro, pari a 168 euro.

Commenti

Post più popolari