Certificazione energetica: dal 6 giugno arriva l'APE


Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013  l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE)  è stato sostituito dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE). 
Il provvedimento, che  è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, è entrato in vigore il 6 giugno 2013 e contiene inoltre importanti proroghe alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie e l'innalzamento al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
  • Chi lo rilascia
L'Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
  • Obbligo
L'APE, così come per l'ACE, sarà obbligatorio per tutti gli immobili venduti e locati.
In caso di immobili in costruzione l'APE sarà rilasciato a cura e spese del costruttore. Per gli immobili di privati, l'attestato sarà rilasciato dal venditore o dal locatore.
Rimane l'obbligo di riportare l'APE in tutti gli annunci immobiliari. 
Diventerà sempre più difficile pubblicare negli annunci  un immobile non provvisto di APE, a differenza della precedente normativa dell'ACE in cui tutti gli immobili sprovvisti di attestato erano pubblicizzati riportando come classe energetica di riferimento la classe più bassa, ovvero la G.
  • Novità
A differenza dell'ACE l’APE potrà essere  cumulativo: potrà, infatti, riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.
  • Durata
Come per l'ACE, anche l’APE avrà validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare.Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.
  • Cosa fare se si ha già l'ACE
L’obbligo di dotare l’edificio dell’Attestato di Prestazione Energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
  • Sanzioni
Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che non rispettano l'obbligo dotare l'immobile dell'APE in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti. Essi dovranno pagare un'ammenda da 3mila a 18mila euro.





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