Rimborso Iva sulla tassa rifiuti


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 ha stabilito che sulla TIA (Tassa di Igiene Ambientale)  non si deve pagare l'Iva, essendo, infatti, un tributo e come tale non soggetto ad Iva.
Le associazioni dei consumatori si stanno da tempo occupando della vicenda e in questi giorni è possibile leggere nei quotidiani le campagne di richiesta per il rimborso Iva.

Non tutti possono, tuttavia, fare la richiesta per il rimborso Iva.

Prima di tutto occorre  controllare che nel proprio Comune sia stata adottata la Tia al posto della Tarsu.

Nel caso in cui il Comune abbia adottato la Tassa di Igiene Ambientale occorre raccogliere tutte le ricevute di pagamento, controllando che, in effetti, nelle fatture sia stata effettivamente addebitata l'Iva.
Una volta accertato il pagamento non dovuto, ci si può rivolgere a un'associazione dei consumatori per essere assistiti, oppure si può scaricare il modulo Rimborso Iva Tia inviandolo con raccomandata A/R al gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l’Iva e, solo nel caso in cui la tariffa sia stata applicata direttamente dal Comune, l’istanza dovrà essere presentata a quest’ultimo.



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