Detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni

A partire dal 26 giugno 2012 la detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni è passata dal 36% al 50%.
Il DL 83/2012 dovrebbe, in questo modo, dare un impulso positivo a un mercato immobiliare fermo ormai da troppo tempo.
La spesa massima detraibile   passa da 48.000 euro a 96.000 per singola unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 anni.
La detrazione spetta per qualsiasi bonifico di pagamento avvenuto dal 26 giugno compreso, anche per lavori iniziati precedentemente,  per fatture con data anteriore e anche se precedentemente erano già stati versati acconti.
Il periodo in cui sarà in vigore il bonus fiscale del 50% va dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
L'elenco dettagliato è consultabile nella Guida Fiscale dell'Agenzia delle Entrate
I lavori che consentono il bonus fiscale sono:

  • per gli interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • per gli interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  • per interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Es: il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  • per gli interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica


Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

Altri interventi che possono avere la detrazione:

  • interventi diversi da manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del Dl SalvaItalia (28 dicembre 2011);
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione di persone portatrici di handicap gravi;
  • interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti- furto, sequestro di persona, aggressione  - da parte di terzi. Es:  

  1. rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  2. apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  3. porte blindate o rinforzate;
  4. apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  5. installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  6. apposizione di saracinesche; 
  7. tapparelle metalliche con bloccaggi;
  8. vetri antisfondamento; 
  9. casseforti a muro;
  10. fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  11. apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;

  • interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
  • interventi di bonifica dall'amianto;
  • interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici: es l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano;

Tra le spese sostenute, sono oggetto di detrazione anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

La detrazione spetta anche nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati o restaurati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, a condizione che l’alienazione o assegnazione dell’immobile avvenga entro sei mesi dalla data di termine dei lavori.

In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, il beneficio fiscale si può ottenere solo nel caso di fedele ricostruzione dell'edificio.


Sono inoltre detraibili le spese per: 

  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 e delle norme Unicig per gli impianti a metano; 
  • per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • per l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • per gli oneri di urbanizzazione.


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